29/01/2017

RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE ESTERNO

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RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE ESTERNO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL DVR

Sentenza della Cassazione Penale particolarmente interessante per i consulenti “esterni” che si occupano di valutazione dei rischi, collaborando con i datori di lavoro per redigere i documenti di valutazione dei rischi (DVR).

La Cassazione Penale, IV sezione:
– Condivide l’interpretazione “adottata dai giudici di merito in ordine alla configurabilità di una posizione di garanzia in capo al consulente alla cui collaborazione il datore di lavoro ricorra per eseguire la valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa”.

– Afferma che “tanto la dottrina che la giurisprudenza di legittimità ritengono che una posizione di garanzia -presupposto essenziale ancorché non esclusivo dell’imputazione di un evento illecito in forza della regola della ‘causalità equivalente’ di cui all’art. 40 cpv. cod. pen. – possa essere costituita oltre che dalla legge e più in generale da fonti di diritto pubblico, anche dal contratto”. In particolare il Consulente Esterno assunse su base contrattuale – ancorché priva di forma scritta – il compito di collaborare con il Datore di Lavoro nell’attività di risk assessment che esita nella redazione del documento di valutazione dei rischi.

– Pone in risalto che “la cornice normativa appena evocata é esattamente quella nella quale viene collocata l’attribuzione della responsabilità per un avvenuto infortunio al responsabile del servizio di prevenzione e protezione che abbia offerto o mancato di offrire ‘per colpa’ – ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o violando positive regole cautelari – al datore di lavoro un contributo nella elaborazione della valutazione dei rischi, quando dalle deficienze di questa imputabili al cooperatore sia derivato, secondo un rapporto di connessione eziologica, l’infortunio”.

– Ritiene “privo di pregio l’argomento difensivo della mancanza di conoscenza nel consulente dell’uso del mezzo d’opera presso la fattoria oggetto della consulenza” (informazioni che secondo la difesa non erano state trasmesse dal datore di lavoro al consulente) dato che il Consulente “effettuò una visita presso le varie sedi dell’azienda, venendo così a conoscere dell’unitarietà della gestione pur a fronte delle diverse intestazioni; che egli esaminò il trattore, già allora obsoleto e non dotato di essenziali ed obbligatori dispositivi di sicurezza quali il rollbar e le cinture di sicurezza, e ciò nonostante lo indicò come ‘in buone condizioni’, senza evidenziare che non era idoneo all’utilizzo su qualsiasi tipo di terreno. Puntualizzazioni che descrivono il pertinente bagaglio informativo in possesso del Consulente”.

 

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